Lo Statuto


Lo Statuto dell’Associazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato risale all’anno 1963, anno di costituzione dell’AMCdS.

Nell’Assemblea Generale del 21 febbraio 2024 sono state approvate delle modifiche che hanno date esito al seguente nuovo statuto:

ASSOCIAZIONE TRA I MAGISTRATI
DEL CONSIGLIO DI STATO

STATUTO
Statuto aggiornato alle modifiche approvate dall’Assemblea generale il 21 febbraio 2024.

CAPO I
SCOPI E PATRIMONIO

Art. 1
COSTITUZIONE
L’associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, costituita come da verbale in data 7 marzo 1963, ha sede in Roma presso il Palazzo Spada.

Art. 2
SCOPI
L’associazione si propone i seguenti scopi:
1) dare opera affinché le funzioni, le prerogative e il prestigio del Consiglio di Stato, come unico organo di consulenza giuridico-amministrativa siano garantiti secondo le norme dell’ordinamento giuridico;
2) propugnare l’attuazione di un ordinamento della giustizia amministrativa che realizzi la più completa tutela della giustizia nell’Amministrazione in conformità dell’esigenze dello Stato di diritto in regime democratico;
3) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati del Consiglio di Stato anche con iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale;
4) dare il proprio contributo nella elaborazione delle riforme legislative con particolare riguardo all’ordinamento della giustizia amministrativa.
L’associazione non ha carattere politico.

Art. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contribuiti dei soci e da eventuali legati e donazioni.

CAPO II
DEI SOCI
Art. 4
CLASSIFICAZIONE
I soci si distinguono in effettivi e aggregati.
Sono soci effettivi i magistrati del Consiglio di Stato in attività di servizio.
Sono soci aggregati i magistrati del Consiglio di Stato a riposo.

Art. 5
QUOTE SOCIALI
I soci sono tenuti al pagamento:
a) di una quota di iscrizione;
b) di una quota sociale annua.
La misura di dette quote è stabilita anno per anno dal Comitato direttivo

Art. 6
PERDITA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cessazione della qualità di magistrato del Consiglio di Stato;
c) per espulsione.
Durante il procedimento per espulsione può essere sospeso l’esercizio dei diritti sociali. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Art. 7
ESPULSIONE
Può essere espulso il socio che abbia fatto opera contraria ai fini dell’Associazione.
L’espulsione ai sensi del 1. comma di questo articolo e la riammissione del socio espulso sono deliberate dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti di cui al comma che precede è ammesso reclamo all’Assemblea generale.

Art.8
MOROSITA’
Il socio moroso nel pagamento di due annualità consecutive è sospeso dai diritti sociali e può essere dichiarato dimissionario dal Comitato direttivo qualora, dopo regolare diffida, persista nella morosità. Egli può chiedere di essere riammesso purché effettui il pagamento di tutte le quote dovute.

CAPO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9
ELENCAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori.

Art. 10
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale si compone di tutti i soci iscritti e aventi diritto al voto.
L’Assemblea generale è organo deliberante dell’Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi di cui all’art. 2 eccettuate quelle espressamente devolute a norma del predetto statuto al Comitato direttivo.

Art. 11
ASSEMBLEA GENERALE – CONVOCAZIONI
L’Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno per l’approvazione dei bilanci di cui all’art. 15 della lettera b.
All’elezione del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori e alle deliberazioni sulle altre materie di propria competenza l’Assemblea Generale procede sia in sede ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea gen. è convocata in via straordinaria su delibera del Comitato direttivo ovvero su richiesta di un sesto dei soci.
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea generale deve essere comunicato ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata e deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione.
L’Assemblea generale, per giustificati motivi e su decisione del Comitato direttivo, può riunirsi in modalità telematica da remoto, che consenta l’espressione del voto in relazione all’oggetto della convocazione.

Art. 12
ASSEMBLEA GENERALE – SVOLGIMENTO
L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci iscritti ed aventi diritti al voto. Se non sia raggiunto il numero legale, l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione nel giorno e nell’ora indicata a termine dell’articolo precedente. L’Assemblea, prima di iniziare i suoi lavori, elegge un presidente, un segretario, e in caso di votazioni l’ufficio elettorale, composto di un presidente e di quattro scrutatori.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dai voti e ad esse sono tenuti ad informarsi gli organi sociali nella loro azione. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione secondo determina il Presidente dell’Assemblea; la votazione per appello nominale deve essere richiesta da almeno dieci soci.
Le votazioni per le cariche sociali e quelle per mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. Nelle votazioni per le cariche sociali sono proclamati eletti i soci che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti sono eletti i più anziani nelle funzioni presso il Consiglio di Stato.

Art. 13
ASSEMBLEA GENERALE – DELEGHE
I soci non possono delegare il diritto di voto nell’Assemblea generale.

Art. 14
COMITATO DIRETTIVO
DURATA E COMPOSIZIONE
Il Comitato Direttivo dura in carica due anni ed è composto di nove membri. Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale.

Art. 15
COMITATO DIRETTIVO – ATTRIBUZIONI
Il Comitato direttivo:
a) compie gli atti necessari per lo svolgimento delle attività sociali in esecuzione delle delibere assembleari;
b) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale;
c) delibera la convocazione dell’Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria,
d) indice le elezioni per la nomina del Comitato Direttivo;
e) nomina il Segretario Amministrativo;
f) organizza congressi ad esclusivo scopo di studio;
g) fissa le misure delle quote di cui all’art. 5.
In via di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti necessari con obbligo di sottoporli a ratifica del Comitato nella prima seduta dandone immediata comunicazione a tutti i membri.

Art. 16
COMITATO DIRETTIVO – RIUNIONI
Il Comitato direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno; deve essere convocato se richiesto da almeno tre componenti.
Il Comitato direttivo, su volontà del presidente o a richiesta di almeno tre componenti, può riunirsi con modalità telematica da remoto, che consenta l’espressione del voto in relazione all’oggetto della convocazione.

Art. 17
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione.
Convoca e presiede il Comitato Direttivo.
Il vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita i poteri.

Art. 18
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori è composto di tre soci eletti dall’Assemblea generale. Il Collegio dei revisori ha il compito:
a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
b) di redigere la relazione sui bilanci.

Art. 19
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le carche sociali sono gratuite ed hanno la durata di due anni.

Art. 20
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Comitato direttivo su richiesta di ameno un sesto dei soci effettivi.
Le modificazioni debbono essere approvate dall’Assemblea Generale a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Art. 21
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei votanti. In tal caso l’Assemblea stessa provvede alla nomina di un liquidatore e alla devoluzione del fondo residuo ad un Istituto di previdenza o di beneficienza.